Art. 28.
(Disciplina della revisione cinematografica).

      1. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film di nazionalità italiana sono libere.
      2. Con accordi tra le associazioni delle categorie interessate alla produzione, alla distribuzione e all'esercizio cinematografici, le associazioni dei genitori e dei consumatori e di tutela degli animali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono

 

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definite norme di autoregolamentazione e disciplina volte a:

          a) definire eventuali restrizioni alla visione dei film nelle sale cinematografiche in Italia, in considerazione della protezione dei minori e nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti poste a loro tutela;

          b) costituire un organo di vigilanza del settore cinematografico, nel quale è prevista anche la partecipazione di un rappresentante delle associazioni di tutela degli animali individuate dal decreto di cui all'alinea, relativamente ai film per i quali è previsto l'utilizzo di animali;

          c) definire le modalità di accertamento delle violazioni delle medesime norme di autoregolamentazione e di applicazione di eventuali sanzioni amministrative irrogate con atto dell'organo di cui alla lettera b), avverso le quali è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva.

      3. In mancanza di accordi stipulati ai sensi del comma 2 del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di autoregolamentazione e disciplina di cui al medesimo comma 2 sono adottate con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni individuate dal decreto di cui al citato comma 2 e la consulta.
      4. Le norme di autoregolamentazione e disciplina di cui al comma 2 costituiscono usi e consuetudini commerciali e sono parametri di valutazione del principio della correttezza professionale in ambito cinematografico, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3), del codice civile.